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Stesso intestatario per patente e libretto: facciamo chiarezza

Entra in vigore il 3 novembre l’obbligo dell’aggiornamento del libretto di circolazione per quanti utilizzino veicoli intestati a terzi per un periodo superiore a 30 giorni. Tante le esenzioni. Sanzioni salatissime: da 705 a 3.526 euro.

Nemmeno il dottor Azzeccagarbugli di manzoniana memoria avrebbe saputo architettare di meglio: una disposizione ambigua, chiarita con ben due circolari dal ministero e, nel complesso, ancora parzialmente avvolta dalla nebbia…Hanno sollevato un polverone le nuove regole che riguardano l’obbligo d’aggiornamento della carta di circolazione per tutti coloro che utilizzino veicoli intestati a terzi per oltre 30 giorni. Dal 3 novembre 2014 è infatti necessario riportare lo stesso nome della patente anche sul libretto, qualora l’intestatario della carta di circolazione (tecnicamente, il comodante) affidi in comodato d’uso a una terza persona (vale a dire il comodatario) un proprio veicolo. Il proprietario ha l’obbligo di darne comunicazione alla competente Motorizzazione civile, richiedendo un aggiornamento della carta di circolazione qualora il periodo di comodato ecceda i 30 giorni. Ovviamente, si paga: è necessario versare complessivamente 25 euro per imposte di bollo e diritti vari. L’obbligo d’aggiornamento è previsto solamente per i contratti di comodato stipulati dal 3 novembre 2014 – non vale per i negozi giuridici pregressi – che prevedano l’uso esclusivo e personale della vettura da parte del comodatario (chi riceve in uso la vettura).patentelibretto-001La sanzione per il mancato rispetto della nuova disposizione? Una bazzecola: da 705 a 3.526 euro e il ritiro della carta di circolazione! Che arriverà come una nerbata sulle orecchie del proprietario del veicolo, del nudo proprietario (usufrutto), dei soggetti cui sono intestate le flotte aziendali e del locatario in caso sia di affitto sia di leasing. Sono, grazie al cielo, esclusi i familiari di primo grado e i conoscenti. In assenza di un atto formale, vale a dire di un contratto di comodato, nulla può essere imputato, specie qualora si tratti di componenti del nucleo familiare; vale a dire con la medesima residenza. L’esenzione è estesa anche alle coppie conviventi.

 

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