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Coronavirus, nessuna sospensione del pagamento dell’assicurazione

Il Decreto “Cura Italia” spiegato agli automobilisti e ai motociclisti. Cosa cambia, e come

RINNOVO CON UNA NUOVA COMPAGNIAIl cliente può sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa. Avendo il DL n.18 semplicemente esteso i termini di “tolleranza” ma non modificato nelle sue altre componenti la legge in vigore, la nuova polizza dovrebbe a questo punto decorrere dal momento del pagamento. Il cliente potrebbe effettivamente beneficiare di un periodo di assicurazione “esteso”, pur avendo pagato la stessa annualità.Eventuali sinistri che dovessero accadere nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, dovrebbero essere a carico della prima compagnia (es. scadenza polizza con compagnia A 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020 il premio proposto dalla compagnia B, diversa rispetto a quella con cui si era assicurati precedentemente; la data di decorrenza della nuova polizza sarà la mezzanotte tra il 18 e il 19 aprile 2020 e la scadenza sarà il 18 aprile 2021; eventuali sinistri occorsi fra il 20 marzo 2020 e il 18 aprile 2020 saranno gestiti dalla compagnia A).

  1. No alla sospensione del pagamento
  2. Giorni aggiuntivi per l’Rc
  3. Rinnovo con la stessa compagnia
  4. Rinnovo con diversa compagnia
  5. Allungamento dei tempi di liquidazione danno
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